La banca ha un dovere di controllo del conto corrente condominiale?
In questo post trovererte informazioni relative alla “Tenuta irregolare del conto corrente condominiale”
Il caso in questione apparentemente può sembrare eccezionale, ma in realtà riguarda una domanda che frequentemente potrebbero porsi gli operatori del settore, in particolare a seguito dell’introduzione dell’obbligo, ad opera della riforma del condominio (L. 220/2012), della tenuta del conto corrente condominiale.
Tale obbligo, infatti, ha probabilmente aumentato il numero di conti correnti condominiali e, si suppone, per una questione statistica, moltiplicato le fattispecie di gestione non corretta del conto corrente da parte degli amministratori di condominio.
Insomma, i furbetti, o i disordinati potrebbero diventare più disciplinati, perchè le norme ora impongono più trasparenza, ma c’è da aspettarsi che i più scapestrati continueranno ad esserlo anche con l’utilizzo del conto corrente.
La domanda in questione è: nel caso di gestione irregolare da parte dell’amministratore di condominio del conto corrente condominiale, può addebbitarsi alla banca presso cui è acceso il conto una responsabilità per mancata vigilanza e, dunque, riconoscersi al condominio il diritto di chiedere all’istituto, in conseguenza, il risarcimento del danno eventualmente prodotto?
La risposta positiva porterebbe nel panico gli istituti bancari e risolleverrebbe le sorti dei bilanci di quei condomìni sedotti e abbandonati, diciamo così, da amministratori furbetti.
La Corte d’Appello di Milano, chiamata a rispondere alla domanda, con la sentenza n. 5440 del 27 dicembre 2017, ha risposto di no.
La Corte premette che, come usualmente accade, risulta che unica persona ad operare con le operazioni bancarie spettanti al correntista era l’amministratore.
La Corte poi nega nella fattispecie concreta la sussistenza di un “potere dovere di controllare ?la fisiologia ovvero la patologia? della gestione del conto corrente bancario da parte del soggetto autorizzato ad operarvi…”; come esclude il dovere della banca di controllare che i beneficiari delle operazioni fossero i fornitori del condominio: la banca avrebbe violato i propri obblighi contrattuali sorgenti dall contratto di conto corrente bancario se, a saldo attivo, avesse rifiutato all’amministratore di effettuare operazioni quali prelievo, bonifico, etc
Dunque, afferma al Corte che “de lege data non è configurabile a carico della banca un obbligo di controllo della sana e prudente gestione del conto.”
Del resto, prosegue la Corte, la banca, come per legge (art. 119, D.Lgs. 385/1993, testo unico bancario) inviava gli estratti conto all’amministratore e questi era tenuto alla esibirli ai condòmini. I quali, a loro volta, hanno peccato nel non controllare la detta documentazione, come da loro diritto (art. 1129, co.8, c.c.): se lo avessero fatto, avrebbero certamente notato quegli strani movimenti.