Link utili
Guide e strumenti per un consumo più consapevole
Guida bolletta
Guida alla Bolletta
Informazioni generali
Nelle informazioni generali trovi il codice cliente, il nominativo, l’indirizzo e il codice fiscale o la partita Iva e tutti i dati relativi alla fornitura ovvero il codice PDR e REMI, il codice del contratto con indicato l’indirizzo di fornitura, il nome dell’offerta, la tipologia di mercato e di clienti il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, l’importo da pagare, la data di scadenza per il pagamento
Riepilogo importi fatturati
Sono elencate in sintesi le voci che compongono la spesa complessiva della fornitura gas. L’importo totale è dato dalla somma degli addebiti e accrediti di spesa per la materia gas naturale, servizi di vendita, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, servizi di rete , spesa per oneri di sistema, servizi di trasporto, dettaglio Iva e accise, dettaglio di eventuale ricalcolo e bonus e altre partite.
Informazioni e recapiti
Nella bolletta sono sempre visibili i numeri di telefono per poterci contattare. Call center , da rete fissa e cellulare, indirizzo dell’ufficio locale, informazioni pronto intervento, segnalazione guasti, autolettura.
Quadro letture e consumi
Qui trovi il dettaglio dei consumi che ti abbiamo fatturato i numeri delle letture letti sul tuo contatore da parte del distributore o comunicati da te, autolettura, nel giorno in cui sono stati letti.
In assenza di lettura del distributore o di autolettura i consumi sono stimati sulla base dei tuoi consumi storici sempre per il periodo di competenza
I miei consumi
Il grafico che visualizza i consumi mensili di consumo fatturato e moltiplicato per il coefficiente di conversione. Si tratta di un coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore espresso in metri cubi dell’unità di misura utilizzata per la fatturazione cioè gli standard metri cubi nonché il PCS, potere calorifico superiore.
Ricalco in bolletta
Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti a causa di una modifica dei consumi dovuta ad esempio una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o a un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore indicato dal distributore o di una modifica dei prezzi applicati ad esempio legate a specifiche sentenza del tribunale amministrativo.
Dettaglio imposte
Qui puoi trovare il dettaglio delle imposte sulla fornitura di gas per il periodo di fatturazione.
Dettaglio delle bollette non pagate
In questa sezione viene riportato il dettaglio delle bollette non pagate o pagate in ritardo rispetto alla scadenza e il relativo tasso di interesse applicato come da contratto stipulato
Efficienza energetica
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Il servizio di Conciliazione di ARERAF
Il Servizio di Conciliazione (di seguito “Servizio Conciliazione”), istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA” o “Autorità”), è una procedura semplice e veloce volta a fornire ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale (di seguito “Clienti”) uno strumento di risoluzione di un’eventuale controversia con il proprio operatore di energia elettrica e gas (di seguito “Operatore”).
A tale procedura interviene un conciliatore esperto in materia di mediazione e specificamente formato sul settore energetico, il quale aiuta le Parti ad individuare una soluzione di comune accordo.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è iscritto nell’elenco degli organismi ADR europei in materia di consumo.
Visita il Sito per maggiori informazioni.
Come usufruire del servizio
- Per il settore elettrico: tutti i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
- Per il settore gas: tutti i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi in bassa pressione (BP).
- Soggetti che sono al contempo produttori e clienti finali di energia elettrica (Prosumer).
- Soggetti che esercitano i servizi nei settori regolari dall’ARERA (Operatore).
Il Cliente può partecipare direttamente alla conciliazione o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un’associazione di consumatori o di categoria, munito di procura generale o speciale, conferita con atto pubblico, con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante, idonea a conciliare e transigere la controversia.
La Parte che ha attivato la procedura deve comparire all’incontro fissato dal Conciliatore, in mancanza la procedura verrà archiviata.
Come e quando si può accedere al servizio
Il Servizio è attivabile solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo.
È possibile presentare la domanda di conciliazione secondo le seguenti modalità:
- Procedura online tramite sito web del Servizio Conciliazione dove viene richiesta la previa registrazione online tramite username e password personali. Ad avvenuta registrazione il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica.
- Procedura offline tramite presentazione della domanda di conciliazione mediante posta, fax o eventuali altri canali indicati nel sito web del Servizio Conciliazione. La relativa documentazione potrà essere inviata a “Servizio Conciliazione presso Acquirente Unico S.p.A, v. Guidubaldo del Monte 45 (Roma)”, fax 06-80112087. Resta ferma restando la gestione online della procedura.
La domanda di conciliazione deve prevedere i seguenti elementi obbligatori:
- Nome del Cliente o utente finale e del delegato, ove presente;
- Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente;
- Denominazione dell’Operatore;
- POD/PDR o codice identificativo della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura;
- Oggetto, valore della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati dalla documentazione relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.
Alla domanda di conciliazione devono essere allegati obbligatoriamente:
- Copia del documento di identità in corso di validità della Parte;
- Copia del reclamo o del rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale;
- Copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o gestore, se presente;
- Copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente;
- Copia della delega al rappresentante della Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato;
- Dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00:
- Che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 3 del “TICO”;
- Della data di invio del reclamo all’Operatore
- Accettazione delle previsioni di cui agli articoli 12.3 (secondo tale disposizione, a seguito di un eventuale insuccesso della procedura di conciliazione, le Parti non possono utilizzare le informazioni e/o dichiarazioni apprese durante tale procedura in un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, salvo il consenso della Parte da cui le informazioni e/o dichiarazioni provengono) e 12.4 (secondo tale disposizione, le Parti non possono chiamare a testimoniare in un eventuale giudizio il Conciliatore, personale del Servizio Conciliazione, né deferire loro il giuramento decisorio su fatti e circostanze relative alla procedura) del “TICO”.
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
Quando si conclude la procedura
La procedura si conclude entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione completata con tutta la documentazione.
Per esigenze motivate, è concedibile una proroga fino a 30 giorni qualora ciò venga richiesto dal Servizio Conciliazione, ovvero su istanza congiunta delle Parti.
link utili
In alternativa al Servizio Conciliazione, per i clienti domestici è possibile svolgere il tentativo di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution).
Si riportano, qui di seguito, i link di riferimento:
Con riferimento all’elenco ADR https://www.arera.it/allegati/consumatori/ElencoOrganismiADR.xlsx
Con riguardo alle informazioni sul Servizio Conciliazione (FAQ dell’Autorità)
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
In merito all’accesso al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it
Offerta Placet
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Offerta servizio tutela gas
Milano Gas e Luce rende note le Condizioni Economiche di fornitura ai Clienti finali serviti in Tutela GAS, come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).
Per consultare le Condizioni economiche di riferimento di Milano Gas e Luce cliccare sul link di seguito indicato: Condizioni economiche di tutela – x trimestre aaaa
Le Condizioni economiche di tutela, secondo l’art. 5 del TIVG sono composte da:
- CMEM, componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso;
- CCR, componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso;
- QVD, componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- QTi, componente relativa al servizio di trasporto;
- Tariffa di distribuzione, componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione.
A queste componenti vanno poi aggiunte ulteriori voci di spesa quali le Imposte (comprendente voci relative ad accisa, addizionale regionale e IVA).
Con riferimento ai Servizi di trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema, i corrispettivi della quota fissa sono diversi a seconda dell’ambito tariffario, cioè quell’area geografica dove trovano applicazione i corrispettivi per i servizi sopra riportati. Milano Gas e Luce informa i propri Clienti che la rete di distribuzione in cui opera ricade nell’Ambito (indicare ambito/i tariffario/i).
Standard di qualità e indennizzi
Per le forniture di energia elettrica e del gas naturale, in applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. (TIQV) Milano Gas e Luce è tenuto a rispettare i livelli specifici e generali di qualità commerciale e, ove previsto, corrispondere i relativi indennizzi automatici riportati nell’Informativa allegata.
Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione 2021
L’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente effettua annualmente una indagine annuale di soddisfazione dei clienti finali per le risposte scritte ricevute ai reclami e alle richieste di informazioni per dare attuazione all’art. 38 del TIQV (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.).
L’indagine è effettuata attraverso la metodologia del call-back, intervistando i clienti che dal protocollo del venditore risultano essere destinatari di una risposta ad un loro reclamo, con riferimento ai soli venditori di energia elettrica e/o di gas con più di 50.000 clienti finali che abbiano dichiarato di aver ricevuto, nei mesi da giugno a dicembre 2018, un numero di reclami pari ad almeno 1800 e/o un numero di richieste di informazione pari ad almeno 1.800.
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“INDAGINE DI SODDISFAZIONE SULLA QUALITÀ DELLE RISPOSTE SCRITTE AI RECLAMI E ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE 2021”
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
La legge 481/1995 e smi tra i compiti assegnati dalla legge all’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), prevede lo svolgimento di rilevazioni demoscopiche della soddisfazione dei clienti e dell’efficacia dei servizi (art. 2, comma 12, lettere i), l), e n) e comma 23) per verificare periodicamente la qualità delle prestazioni e la loro l’efficacia attraverso la valutazione dei clienti.
L’ARERA con il Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (allegato A alla deliberazione 413/2016/R/com e smi) ha previsto l’effettuazione di una indagine annuale sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione presso i clienti delle maggiori aziende fornitrici di energia elettrica e di gas, strumentale all’esercizio dei poteri conferiti dalla legge 481/1995.
Finalità del trattamento
L’indagine sulla soddisfazione ha la finalità di raccogliere le valutazioni dei clienti finali in relazione alla qualità delle risposte ricevute dai propri fornitori di energia elettrica e gas a seguito della presentazione di un reclamo scritto o di una richiesta scritta di informazioni.
L’indagine si svolgerà ricontattando telefonicamente un campione di clienti che hanno ricevuto una risposta scritta ad un reclamo o a una richiesta di informazione o inviando un questionario on-line ai clienti e ai loro delegati di cui si sono avvalsi per presentare il reclamo o la richiesta. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dalla normativa in vigore, all’interno del Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie dei clienti elettrici e di gas naturale.
Il cliente è informato preventivamente della possibilità di essere contattato per partecipare all’indagine da una informativa inserita all’interno della risposta al reclamo o alla richiesta di informazione che potrà ricevere dal suo venditore di energia o gas.
Fondamento di liceità del trattamento
Ciò premesso, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; i dati personali sono trattati dall’Autorità nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, e necessari per l’esecuzione dei compiti affidati dalla legge 481/1995 e ss. mm.
Nell’indagine verranno coinvolte di alcune aziende di vendita di energia elettrica e gas che saranno tenute a partecipare alla rilevazione.
In adempimento degli obblighi previsti dal citato Testo Integrato (disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) e in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni relative alle finalità del trattamento, modalità e tempi di conservazione dei dati, titolare e diritti dell’interessato.
Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano – email: [email protected], PEC: [email protected],
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Responsabile della Protezione dei Dati Personali,
corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano
email: [email protected]
Responsabile del trattamento dei dati
Il R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl effettua l’indagine ed è responsabile del trattamento dei dati necessari a svolgerla. Il soggetto designato e per il trattamento dei dati è Leni Avataneo, Centro Statistica Aziendale Srl, Via Atto Vannucci 7, 50134 Firenze. E mail:[email protected]
Recapiti e contatti di Arera sono disponibili nell’apposita sezione dedicata all’indagine sul sito web www.arera.it.
Destinatari dei dati
I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA, Lutech S.p.A. quale fornitore dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate e da personale dell’azienda incaricata di effettuare l’indagine che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, limitatamente alle finalità descritte.
Alcuni dati connessi al suo reclamo, successivamente indicati esplicitamente, da Lei forniti al venditore, verranno trattati temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento dell’Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione, anno 2021.
Tipi di dati trattati
I dati sottoposti al trattamento riguardano: la persona che ha inoltrato il reclamo e ricevuto la risposta, il nome del titolare del contratto di fornitura cui si riferisce il reclamo o il nome del suo delegato, la data del reclamo e della sua risposta, il recapito telefonico o l’e-mail, così come risultanti dai dati in possesso del venditore e relativi al rapporto contrattuale.
Facoltatività del conferimento dei dati
Qualora Lei fosse chiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, o qualora Lei ricevesse un questionario via e-mail i dati acquisiti nel corso dell’indagine saranno anch’essi oggetto di trattamento; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica o di non rispondere al questionario. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione.
Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare, potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla (diritto di accesso); potrà ottenere senza ritardo la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica (diritto di rettifica) ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (diritto di opposizione).
Durata del trattamento
Cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine dopo la consegna dei risultati, il controllo degli stessi e le eventuali verifiche previste dalla normativa vigente provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.
Diritto di reclamo
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Bonus sociale EE disagio fisico
Tutela dei clienti
Bonus sociale EE disagio fisico
Oltre ai bonus sociali per disagio economico per la fornitura di gas e luce, esiste il bonus per il disagio fisico. Il beneficio spetta a tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto che si trova in gravi condizioni di salute e che utilizza attrezzature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
In questo caso le modalità di richiesta non cambiano, infatti per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Bonus sociali per disagio economico
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “’il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale”’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale.
Il bonus sociale gas ed il bonus sociale elettrico per disagio economico sono cumulabili.
Anche il bonus sociale elettrico per disagio economico ed il bonus sociale per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Cosa è cambiato nel 2021 e quali sono le novità più interessanti che riguardano i bonus sociali per la fornitura di gas e luce? Ecco come poter fruire dei nuovi aiuti stanziati per le famiglie italiane in difficoltà, che permetteranno di abbassare i costi per le forniture di luce, gas e acqua.
Il Bonus sociale EE e GAS 2021 per disagio economico
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica e di una fornitura di gas naturale nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare:
- con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- nuclei familiari aventi indicatore ISEE compreso tra i 8.265 euro ed i 12.000 euro (8.265 < ISEE ≤ 12.000), con meno di 4 figli e che non risultino percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il bonus sociale GAS è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini non dovranno più effettuare la richiesta per accedere ai bonus sociali per la fornitura di gas e luce come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Infatti non sarà necessario recarsi presso i CAF o gli sportelli del proprio Comune per presentare la domanda ma sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. I benefici verranno quindi corrisposti in maniera automatica dopo la verifica dei dati incrociati, a patto che il nucleo familiare rispetti le condizioni economiche previste dall’INPS e sopradescritte.
L’INPS invierà quindi i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”). Ad esempio per l’anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Agevolazioni popolazioni colpite da sisma
Con le delibere 810/2016/R/come s.m.i. e 252/2017/R/come s.m.i. , 429/2020/R/com e s.m.i., 111/2021/R/com e s.m.i l’ARERA ha intrapreso azioni a supporto dei clienti finali nelle zone colpite da sisma tra le quali:
- sospensione dei termini di pagamento;
- sospensione dell’applicazione dei corrispettivi CMOR;
- accesso o rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati in assenza del requisito della residenza anagrafica;
- agevolazioni tariffarie Energia Elettrica e GAS, sia per clienti domestici che non;
- agevolazioni per il servizio di connessione Energia Elettrica;
- agevolazioni per il servizio di attivazione GAS;
- agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto.
Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste per gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle bollette i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l’emissione si consulti il seguente documento (a cura della Committente la predisposizione di un documento contenente:
- a) i criteri di rateizzazione;
- b) le modalità con cui i soggetti beneficiari, utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali bollette e comunicazioni)
Per maggiori informazioni consultare la presentazione dell’ARERA. Si evidenzia altresì che con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. e 429/2020/R/com e s.m.i., sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA. Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento così come prevista dalla regolazione ARERA nel TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.) per il gas naturale e nel TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) per l’energia elettrica.
Cos'è il Canone Rai?
Il Canone RAI è un’imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento del canone è obbligatorio per chiunque possegga uno dei suddetti apparecchi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link dell’agenzia dell’Entrate.
Come avviene il pagamento del Canone RAI in bolletta?
Il canone viene addebitato sulla bolletta elettrica ai clienti titolari di utenze domestiche residenti. In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l’importo del canone televisivo ammonta a 90€ che sono suddivisi in 10 rate da 9€ addebitate da gennaio a ottobre.
Chi è esente dal pagamento del Canone TV?
Sono esonerati dal pagamento del canone:
- I Cittadini con più di 75 anni e reddito annuo non superiore a 6.713€;
- I Cittadini e/o famiglie che NON posseggono un televisore/ computer con linea internet/ smartphone;
- I Titolari di un contratto di fornitura elettrica all’interno di un nucleo familiare in cui già un componente paghi il canone su un’altra utenza (ad es. se due coniugi posseggono due abitazioni, entrambe prime case, il canone Rai potrà essere addebitato solo sulla bolletta relativa a una delle due).
Chi rientra in una di queste tipologie deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’apposito modulo di Autocertificazione e restituirlo compilato secondo i tempi e le modalità.
A chi rivolgersi per i chiarimenti?
Ulteriori dettagli e informazioni sul Canone RAI, sulle modalità di pagamento ed esenzione sono disponibili tramite:
Mercato tutelato
Mercato libero vs mercato tutelato: le differenze da conoscere
Oggi vi spiegheremo le caratteristiche che contraddistinguono il mercato libero dal mercato tutelato. In seguito, vi permetteremo di comprendere le differenze che presentano e perché possono rivelarsi molto importanti per voi e per le vostre spese relative alle utenze domestiche, condominiali e aziendali.
Cosa dovreste sapere riguardo il mercato libero e il mercato tutelato?
Nel mercato libero, il Regolatore definisce i costi di trasporto, la distribuzione e gli oneri di sistema. Tutto quello che riguarda la componente d’energia viene invece regolato dal fornitore. D’altra parte, il mercato tutelato dispone di tariffe interamente regolate dall’Autorità di Regolazione.
Per questi motivi, il mercato libero è in grado di offrirvi numerosi vantaggi rispetto a quello di tutela. Questo “mondo” è inoltre composto da diversi fornitori e da molte offerte disponibili. In pratica, con il passaggio al mercato libero, potrete scegliere la tariffa di luce e gas che fa più al caso vostro.
Altre differenze da non sottovalutare e le offerte da scoprire
A differenza del mercato tutelato, quello libero permette di far avere al cliente la possibilità di possedere un unico gestore, sia per la luce che per il gas. Tale sistema consente di gestire entrambe le utenze con maggiore facilità e sicurezza.
Infine, è utile sapere che, nel mercato libero, molte offerte possiedono un prezzo fisso per uno o più anni, in modo tale da non recarvi problemi nel caso in cui ci sia un aumento del costo del mercato all’ingrosso. In quello tutelato, invece, il prezzo di luce e gas tende a cambiare ogni tre mesi, regolandosi sul prezzo del mercato all’ingrosso.
In poche parole, le differenze sono innumerevoli e si trasformano in tanti vantaggi che, letteralmente, solo il mercato libero può offrire. Ad ogni modo, dal 2020 il passaggio diverrà obbligatorio, in quanto il mercato tutelato scomparirà, lasciando il primato al mercato libero. Con questi presupposti, non vi resta che scegliere l’offerta che ritenete più conveniente. Vi invitiamo dunque a visionare le nostre soluzioni, che prevedono risparmio e forniture di qualità!
Reclami e risoluzioni controversie
Reclami
Per effettuare un reclamo, puoi scaricare il modulo compilarlo e rispedirlo secondo i canali di seguito riportati:
Modulo reclami importi anomali
lun- ven 9-13 e 14-18
Numero Verde: 800.97.58.24
Telefono Fisso: 02-49472261
Email: [email protected]
Indirizzo: Via Fedro 2, 20141 Milano
informazioni consumi
I dati di consumo sono di “interesse” del cliente finale e sono, legittimamente, nella disponibilità dei seguenti soggetti:
- il distributore, che ha la responsabilità dell’attività di misura e svolge l’attività di rilevazione delle letture secondo la frequenza minima stabilita dalla regolazione dell’ARERA;
- il Sistema Informativo Integrato che acquisisce i dati di misura validati dal distributore e ne notifica la disponibilità ai venditori;
- il venditore che necessita dei dati di misura ai fini della fatturazione nel rapporto con il cliente finale.
Entra nel Portale Consumi per visualizzare i tuoi consumi storici.
Scambio di informazioni tra operatori
In questa sezione vengono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati per lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore (i contatti non possono essere utilizzati dai Clienti finali):
- PEC: [email protected]
- posta ordinaria: [email protected]
Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere utilizzato in via prioritaria per le comunicazioni relative all’effettuazione di prestazioni di qualità commerciali richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione. Nel caso di disservizio dei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, possono essere utilizzati in alternativa il numero di fax e/o il recapito di posta sopra indicati.
Agevolazioni zone sismiche
Agevolazioni popolazioni colpite da sisma
Con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com, i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA.
Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento.
Norma vigente
Il Decreto Legislativo 102/14 ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) individui le modalità con cui i Venditori di energia elettrica e gas provvedano affinché:
- le informazioni sulle bollette emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo;
- i Clienti abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati.
Dal 1 gennaio 2016, l’ARERA è intervenuta in proposito con la Del. 501/2014/R/com – Allegato A e s.m.i. con la quale ha definito la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane.
Milano Gas e Luce si attiene alle disposizioni della Bolletta 2.0 per la redazione delle proprie bollette ai Clienti.
Glossario
L’Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i. prevede anche la pubblicazione del nuovo Glossario predisposto da ARERA e coerente con la Bolletta 2.0.
Milano Gas e Luce riporta di seguito il Glossario aggiornato dei termini:
Glossario bolletta energia elettrica
Glossario bolletta gas naturale
Storico prezzi unitari
Milano Gas e Luce pubblica le tabelle recanti il valore attuale e storico dei prezzi unitari per le diverse voci di spesa per i Clienti serviti nel regime di tutela GAS, incluse nel modello di bolletta sintetica, così come predisposte da ARERA.
Prezzi unitari per le diverse voci di spesa
Servizio gas
Guida alla lettura - Tutela Gas
Come previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 20.1, 20.2 di Bolletta 2.0 (Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.), Milano Gas e Luce mette a disposizione dei propri Clienti la Guida alla lettura della Bolletta 2.0.
La Guida del mercato tutelato del settore GAS è consultabile al link Guida alla lettura delle voci di spesa– Tutela GAS
Guida alla lettura - Mercato Libero
Come previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 20.1 e 20.3 della Bolletta 2.0 (Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.), Milano Gas e Luce mette a disposizione dei propri Clienti la Guida alla lettura della Bolletta 2.0.
Sicurezza
Luce accesa in condominio per aumentare la sicurezza
Tenere la luce accesa in condominio per aumentare la sicurezza è certamente una buona idea. Infatti, è una soluzione che consente di allontanare i malintenzionati e di prevenire numerosi danni e/o problematiche. Per poter contare su questa opzione, senza però spendere troppo, è utile seguire alcuni specifici accorgimenti.
Luce LED, sempre e comunque
Al momento, le luci LED sono quelle che permettono di risparmiare efficacemente sui consumi. Costano un po’ di più rispetto ad altre, ma durano molto. Si rivelano ottimali soprattutto quando si sceglie di tenere la luce accesa in condominio per aumentare la sicurezza durante tutta la notte.
La luce fissa
Se volete optare per la luce fissa, e quindi accesa dalla sera fino al mattino, vi suggeriamo di prendere in considerazione il sensore crepuscolare. Quest’ultimo fa accendere la lampadina non appena cala il sole e la fa spegnere quando torna la luce del giorno.
La luce che si accende al passaggio
Per evitare di tenere la luce accesa per tutta la notte, si possono prediligere le lampade dotate di sensore di movimento. In questo modo, sarà possibile contare su una luce che si accenderà solamente al passaggio delle persone. È una soluzione comoda, funzionale e altrettanto intelligente.
Le aggiuntive opportunità di risparmio
Le soluzioni che abbiamo visto finora sono adatte per chi desidera tenere la luce accesa in condominio per aumentare la sicurezza, senza però spendere troppo. Per ottenere un ulteriore risparmio è opportuno inoltre valutare le offerte proposte dal mercato libero. Tra le nostre tariffe potrete trovare delle ottime soluzioni per il vostro condominio situato nell’hinterland milanese. Milano Gas e Luce vi offre convenienza, trasparenza e qualità!
Modalità di pagamento
Milano Gas e Luce mette a disposizione dei propri Clienti le seguenti modalità di pagamento delle bollette:
- Bonifico Bancario
- Addebito diretto su conto corrente
Prescrizioni pagamento
La Del. 569/2018/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” con riferimento alle bollette emesse a partire dall’1 gennaio 2019.
Milano Gas e Luce si attiene alle disposizioni di cui sopra garantendo la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, rendendo disponibile un apposito modulo.
Il suddetto modulo dovrà essere inoltrato a Milano Gas e Luce attraverso le modalità ivi indicate.
Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.
Procedura moratoria
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Milano Gas e Luce si riserva entro xxx giorni dal mancato pagamento di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Milano Gas e Luce si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
- a) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, a 25 giorni solari;
- b) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, a 40 giorni solari;
- c) nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, a 40 giorni solari.
Nel caso di Clienti disalimentabili di energia elettrica di piccole dimensioni, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
- a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
- i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
Bonus sociale EE disagio fisico
Oltre ai bonus sociali per disagio economico per la fornitura di gas e luce, esiste il bonus per il disagio fisico. Il beneficio spetta a tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto che si trova in gravi condizioni di salute e che utilizza attrezzature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
In questo caso le modalità di richiesta non cambiano, infatti per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Bonus sociali per disagio economico
Bonus sociali per disagio economico
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “’il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale”’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale.
Il bonus sociale gas ed il bonus sociale elettrico per disagio economico sono cumulabili.
Anche il bonus sociale elettrico per disagio economico ed il bonus sociale per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Cosa è cambiato nel 2021 e quali sono le novità più interessanti che riguardano i bonus sociali per la fornitura di gas e luce? Ecco come poter fruire dei nuovi aiuti stanziati per le famiglie italiane in difficoltà, che permetteranno di abbassare i costi per le forniture di luce, gas e acqua.
Il Bonus sociale EE e GAS 2021 per disagio economico
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica e di una fornitura di gas naturale nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare:
- con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
- nuclei familiari aventi indicatore ISEE compreso tra i 8.265 euro ed i 12.000 euro (8.265 < ISEE ≤ 12.000), con meno di 4 figli e che non risultino percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Il bonus sociale GAS è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.
A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini non dovranno più effettuare la richiesta per accedere ai bonus sociali per la fornitura di gas e luce come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Infatti non sarà necessario recarsi presso i CAF o gli sportelli del proprio Comune per presentare la domanda ma sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. I benefici verranno quindi corrisposti in maniera automatica dopo la verifica dei dati incrociati, a patto che il nucleo familiare rispetti le condizioni economiche previste dall’INPS e sopradescritte.
L’INPS invierà quindi i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”). Ad esempio per l’anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Tutela cliente
Con le delibere 810/2016/R/come s.m.i. e 252/2017/R/come s.m.i. , 429/2020/R/com e s.m.i., 111/2021/R/com e s.m.i l’ARERA ha intrapreso azioni a supporto dei clienti finali nelle zone colpite da sisma tra le quali:
- sospensione dei termini di pagamento;
- sospensione dell’applicazione dei corrispettivi CMOR;
- accesso o rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati in assenza del requisito della residenza anagrafica;
- agevolazioni tariffarie Energia Elettrica e GAS, sia per clienti domestici che non;
- agevolazioni per il servizio di connessione Energia Elettrica;
- agevolazioni per il servizio di attivazione GAS;
- agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto.
Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste per gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle bollette i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l’emissione si consulti il seguente documento (a cura della Committente la predisposizione di un documento contenente:
- a) i criteri di rateizzazione;
- b) le modalità con cui i soggetti beneficiari, utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali bollette e comunicazioni)
Per maggiori informazioni consultare la presentazione dell’ARERA. Si evidenzia altresì che con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. e 429/2020/R/com e s.m.i., sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA. Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento così come prevista dalla regolazione ARERA nel TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.) per il gas naturale e nel TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) per l’energia elettrica.
Modalità di pagamento
Milano Gas e Luce mette a disposizione dei propri Clienti le seguenti modalità di pagamento delle bollette:
- Bonifico Bancario
- Addebito diretto su conto corrente
Prescrizioni pagamento
La Del. 569/2018/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” con riferimento alle bollette emesse a partire dall’1 gennaio 2019.
Milano Gas e Luce si attiene alle disposizioni di cui sopra garantendo la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, rendendo disponibile un apposito modulo.
Il suddetto modulo dovrà essere inoltrato a Milano Gas e Luce attraverso le modalità ivi indicate.
Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.
Procedura moratoria
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Milano Gas e Luce si riserva entro xxx giorni dal mancato pagamento di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Milano Gas e Luce si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
- a) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, a 25 giorni solari;
- b) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, a 40 giorni solari;
- c) nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, a 40 giorni solari.
Nel caso di Clienti disalimentabili di energia elettrica di piccole dimensioni, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
- a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
- i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
Sicurezza gas e assicurazione gas
sicurezza gas e assicurazione gas - clienti finali
Per gli utenti che utilizzano, anche in modo saltuario e non continuativo, il gas metano o un altro tipo di gas fornito attraverso le reti di distribuzione urbana o le reti di trasporto, è prevista una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, come previsto dall’ARERA. Non è necessaria alcuna attivazione perché è già inclusa automaticamente.
Sono esclusi dalla copertura:
– i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e i clienti dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
– i consumatori di gas metano per autotrazione.
Nella polizza assicurativa sono compresi i seguenti benefici:
1. Protezione della responsabilità civile verso terzi
2. Copertura degli incendi e degli incidenti
3. Tutela contro danni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi posti a valle del punto di consegna del gas (cioè dopo il contatore).
La polizza assicurativa che copre gli incidenti da gas offre una serie di vantaggi per i clienti finali del gas. Innanzitutto, è compresa la *protezione della responsabilità civile verso terzi, ovvero la copertura in caso di danni causati involontariamente ad altre persone o proprietà durante l’utilizzo del gas. In secondo luogo, la polizza garantisce la copertura degli incendi e degli incidenti che possono avere origine nei sistemi di distribuzione del gas, come ad esempio nel caso di guasti tecnici. Infine, la polizza prevede la tutela contro i danni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi posti a valle del punto di consegna del gas, ovvero dopo il contatore. Questo significa che se un guasto si verifica in un apparecchio o in un impianto a monte del contatore, la polizza assicurativa potrebbe non essere in grado di coprire il danno. In generale, la polizza assicurativa rappresenta una protezione importante per i clienti finali del gas, offrendo una serie di benefici che possono garantire la sicurezza degli utenti e la protezione dei loro beni.
La polizza assicurativa ha una copertura estesa su tutto il territorio nazionale e viene attivata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto del cliente finale. In pratica, questo significa che la copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del paese il cliente si trovi e che il CIG si occupa di gestire l’attivazione e la gestione della polizza. Grazie a questa copertura, i clienti finali del gas possono sentirsi protetti e al sicuro durante l’utilizzo del gas, sapendo di avere un’assicurazione che li copre in caso di incidenti.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e sulla procedura per segnalare eventuali sinistri, puoi contattare lo Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico al numero verde 800.166.654 o consultare le indicazioni
Scarica la polizza di assicurazione
Scarica il modulo sinistri
